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O. 23/01/2004 n. 33352. In particolare, il commissario delegato, individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le strutture o gli organismi, esistenti o da costituire nell'ambito delle competenze regionali, cui trasferire la gestione ed attuazione delle residue attività in corso e delle risorse eventualmente disponibili, nonchè, ove possibile e conforme alla Legge, il personale operante presso la struttura commissariale e quello in servizio presso gli enti locali non altrimenti utilizzabile. Il commissario delegato assicura il necessario supporto alle predette strutture od organismi anche attraverso l'affiancamento di propri funzionari e tecnici per il più proficuo trasferimento di tutte le attività e risorse, che dovrà essere completato entro il 30 giugno 2004. 3. Il commissario delegato, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile, provvede alla ridefinizione in senso riduttivo della composizione e delle competenze del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/98, che rimane in carica fino al 30 giugno 2004. 4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività da svolgere in regime ordinario per il completamento delle attività in corso alla data del 30 giugno 2004 il presidente della regione Campania provvede ad istituire, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile, un apposito comitato con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali coinvolte nell'attuazione degli interventi stessi, nonchè di rappresentanti dei cittadini dei comuni interessati. Il predetto comitato opera a far data dal 1 luglio 2004. 5. A decorrere dalla data del 30 giugno 2004 il comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998 e il Comitato di alta vigilanza di cui all'art. 1, comma 10 dell'ordinanza n. 2980/1999 sono soppressi. Art. 3. 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il commissario delegato predispone, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, un piano di assestamento degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza delle aree di competenza. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza il predetto commissario delegato provvede, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, alla definizione del piano degli interventi di recupero del territorio diretti a consentire, nell'ambito delle legislazioni vigenti e con l'utilizzo prioritario delle risorse finanziarie dalle stesse derivanti, un armonico inserimento delle opere realizzate nel contesto ambientale e, più in generale, a consentire adeguati interventi di riqualificazione ambientale, anche diretti a favorire la ripresa delle attività produttive e lo sviluppo di dette aree. Per tale finalità il commissario delegato predispone entro lo stesso termine un programma finanziario che identifichi le fonti di finanziamento statale, regionale e comunitario. 3. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3128/2001 alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale delocalizzazione può avvenire, se compatibile con la carta della pericolosità di cui al comma 1 e con la vigente disciplina urbanistica, anche in altra area del territorio comunale compresa all'interno della linea rossa». 4. I sindaci dei comuni interessati possono autorizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, la realizzazione di interventi ed opere, senza aumento di volumetria, finalizzati a garantire la funzionalità e l'abitabilità degli immobili privati all'interno delle aree a rischio, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/98 e dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/00, sempre che gli stessi non interferiscano con le opere da realizzare secondo il piano di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed il piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 e non siano direttamente esposti al pericolo di grave danneggiamento o distruzione a seguito dell'azione delle eventuali colate di fango. Il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, può autorizzare nelle stesse aree, previo parere del comitato tecnico scientifico, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. È soppresso, pertanto, l'ultimo periodo dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3088/2000. 5. Il commissario delegato, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, può prorogare, qualora ritenuto necessario, fino al 30 giugno 2004 il contratto di locazione dei locali occupati dalla struttura commissariale ed i contratti di servizio stipulati per le esigenze delle medesima struttura commissariale. Art. 4. 1. Il commissario delegato, sulla base degli indirizzi definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza dalla Commissione grandi rischi, sezione rischio idrogeologico, di cui all'art. 5 del Decreto- Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con la Legge 9 novembre 2001, n. 401, provvede entro i successivi tre mesi alla riperimetrazione delle aree esposte a rischio, che tenga conto delle opere già realizzate e di quelle da realizzare. La stessa commissione esprime, entro il 30 giugno 2004, il parere sulla riperimetrazione effettuata dal commissario delegato. Art. 5. 1. Eventuali maggiori esigenze della struttura commissariale che dovessero emergere successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono a carico del Fondo di cui all'art. 4, comma 10, dell'ordinanza n. 2994/1999, come integrata dall'ordinanza n. 3088/2000, anche in misura superiore al 4% delle risorse complessive per le quali siano ammissibili spese generali. Art. 6. 1. I contributi per autonoma sistemazione di cui all'art. 19, comma 2 dell'ordinanza n. 2787/98 e all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3029/99 sono prorogati, ricorrendone le condizioni per la relativa concessione, fino al 30 giugno 2004. Successivamente a tale data, alle eventuali esigenze residuali di assistenza anche economica in favore delle famiglie alle quali ancora non sia stato concesso il contributo di ricostruzione o di riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, può provvedere la regione Campania sulla base di quanto previsto dall'ordinamento di propria competenza. 2. Il termine di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3315/03 è prorogato al 30 giugno 2004. 3. I termini di cui all'art. 12, comma 1, e all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/98 sono prorogati al 30 giugno 2004. 4. Il termine di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3265/2003, è ulteriormente prorogato, limitatamente al comune di Lauro, fino al 30 giugno 2004. 5. A decorrere dall'anno 2004 le esigenze di cui all'art. 7, comma 1, dell' ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003 trovano soddisfacimento nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 2004 Il Presidente: Berlusconi |
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